Muratori - Dei difetti della giurisprudenza - Venezia 1742 (rarissima prima edizione - in folio)
Dei difetti della giurisprudenza. Trattato dedicato alla santità di Benedetto XIV pontefice massimo. In Venezia, presso Giambattista Pasquali, 1742.
Cm. 35,5, pp. (8) 184 + 1 carta bianca. Bella vignetta xilografica al frontespizio in rosso e nero. Legatura strettamente coeva in cartonato alla rustica con nervi passanti. Trascurabile strappetto, senza alcuna mancanza di carta, al margine esterno del frontespizio. Segni del tempo (piccoli strappetti al dorso e imperfezioni alle estremità dei piatti) limitati alla legatura, peraltro esemplare internamente freschissimo e ben conservato, ad ampi margini, caratterizzato da carte candide e prive di fioriture/aloni. Capolavoro di Ludovico Antonio Muratori (1672-1750) che influenzò in modo determinante la dottrina giuridica italiana del Settecento e soprattutto i nascenti processi di codificazione (es. codice estense e codice toscano). L'intento dell'Autore consiste nel cercare di rendere evidente l'esigenza di reductio ad unum, quindi di codici che ponessero un ordine sistematico alle numerose fonti di diritto vigenti. Il trattato spazia dall'indagine sopra i concetti di giustizia, legge, giurisprudenza e legislazione, a temi strettamente tecnici come prescrizione, usucapione, fideicommissi e sostituzioni. Rarissima e ricercata prima edizione (la seconda edizione fu stampata nel 1743 presso i medemimi torchi ma in piccolo formato come tutte le successive). Così Sorbelli (Bibliografia muratoriana I, 154): «In questo libro il M. tratta metodicamente della giurisprudenza come pratica civile e passa in rassegna i vizi che la deturpano, consigliando infine nuove codificazioni». Cfr. Iccu; Edizioni giuridiche antiche in lingua italiana, II,1, p. 355.
Altri libri per "diritto" o "politica"
Moto proprio di Pio IV che disciplina il reato di omicidio - Roma, Blado 1564
Motus proprius s.d.n.d. Pii papae quarti, per quem declaratur quod in breve nuper contra homicidas edito, videlicet quod non audiantur nisi in carceribus constituti, comprehendantur etiam illi qui nondum condemnati vel banniti fuerunt. Quodque ad causam etiam haeredes occisi, citari debeant, et iidem homicidae etiam absoluti, ad locum, ubi haeredes occisi commorantur, nisi pace ab illis habita, remitti non possint. Romae, apud Antonium Bladum impressorem cameralem , 1564SCHEDA COMPLETA
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