Il diritto feudale nel Cinquecento: Camerarius - Repetitio de prohibita feudi alienatione - 1566
Repetitio L. imperialem, De prohibita feudi alienatione per Fridericum, longè doctissima & utilissima ... cui accessit rerum & verborum toto hoc opere memorabilium index locupletissimus. Basileae, per Thomam Guarinum, 1566.
Cm. 16,5, pp. (24) 880 (32). Marchio tipografico a frontespizio e colophon, alcuni graziosi capilettera xilografici. Legatura coeva in piena pergamena molle con titoli ms. al dorso e al taglio di piedi. Abile restauro al piatto anteriore. Sporadiche fioriture, alone limitato alle carte finali. Esemplare nel complesso ben conservato. Bartolomeo Camerario (1497-1564), giureconsulto originario di Benevento (soprannominato Bartolomeo Temerario per il carattere irrequieto), insegnò diritto civile e feudale all'Università di Napoli tra il 1524 ed il 1526. Nel 1529 ricoprì la carica di Presidente della Camera Sommaria e successivamente quella di Conservatore del Real Patrimonio in Italia con lo scopo di controllare le finanze italiane. Nel 1548 fu sospeso dall'incarico e giudicato colpevole di vari crimini, quindi fuggì in Francia dove si dedicò alla stesura di alcuni scritti teologici perlopiù rivolti contro Calvino. Ritornò a Roma solo nel 1556 quando Paolo IV lo nominò Commissario Generale dell'Esercito ed in seguito Amministratore dell'Annona. Nel 1558 fu nuovamente accusato di malversazione e arrestato. Questa importante repetitio di diritto feudale fu più volte ristampata anche fuori dai confini italiani. Cfr. Iccu; non in Adams e Sapori.
Altri libri per "diritto" o "diritto feudale"
Filippo Decio - In Decretales commentaria - Torino, Bevilacqua 1575 (in folio, bella legatura coeva)
DECIUS PHILIPPUS. In Decretales commentaria diligentissime emendata. Cum eius lectura in tit. de privilegiis nuper in lucem edita. Augustae Taurinorum, apud haeredes Nicolai Bevilaquae, 1575SCHEDA COMPLETA
€ 2000Decreto di Pio IV sulla concessione di grazia, indulto e privilegi - Roma, Blado 1565
Decretum sanctiss. d. n. d. Pii papae IIII quod omnes qui impetrabunt aliqua privilegia, gratias, facultates, licentias, et indulta aut concessiones quae aliqua ex parte interesse Camerae Apostolicae concernere censebuntur debeant illa intra tres menses à die illorum impetrationis, in eadem camera praesentare, et ibi regerstari facere, sub poena illorum nullitatis et inualiditatis. Romae, apud Antonium Bladum impressorem cameralem, s.a. (1565)SCHEDA COMPLETA
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