Dionigi La Vista - Esposizione della legge Rodia de jactu - Napoli 1761 (rara prima edizione)
Esposizione della legge Rodia de jactu. In Napoli, per Domenico Lanciano, 1761.
Cm. 19, pp. (8) 192 [la prima carta è bianca]. Legatura coeva in piena pergamena rigida (leggermente lisa) con traccia di titoli manoscritti al dorso. Tagli spruzzati. Lievi fioriture/arrossature limitate a poche pagine (nonostante la stampa napoletana, molto incline a fioriture e bruniture, le carte sono nel complesso fresche). Esemplare ben conservato. Dionigi La Vista fu assessore marittimo del Regio Consolato di mare, Nonché segretario del Supremo magistrato del commercio. La “Lex rhodia de iactu” è una norma (o per taluni una serie di norme consuetudinarie) che disciplinava la navigazione nel Mediterraneo. Gli usi più antichi prevedevano un ius naufragii che permetteva agli abitanti delle coste di impadronirsi sia dei relitti in mare sia delle imbarcazioni (e quindi anche del loro contenuto) che sbarcavano per evitare un rovinoso affondamento quando le condizioni climatiche si facevano impervie. A mitigare queste primitive consuetudini intervenivano solo ed esclusivamente dei trattati fra le varie comunità che si impegnavano ad un rispetto reciproco delle imbarcazioni approdate fortuitamente nelle coste straniere. Alla Lex Rhodia si attribuisce il merito di aver interrotto questa prassi permettendo una libertà ben maggiore nei movimenti marittimi, affermando il principio che non si debba gravare con dazi doganali su quelle imbarcazioni già provate da tempeste e intemperie, che per necessità trovavano riparo nei lidi più vicini. La legge stabilì che la perdita dovesse essere sopportata pro parte da tutti i proprietari delle merci trasportate. Il proprietario delle merci perite poteva agire contro il trasportatore, il quale poteva in via di rivalsa agire contro i proprietari delle merci salvate. Rara prima e unica edizione. Cfr. Iccu; Edizioni giuridiche antiche in lingua italiana, II, 2, p. 597.
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